Art. 122.
(Transizione alla televisione digitale).

      1. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un apposito «Fondo per il

 

Pag. 672

passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:

          a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;

          b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;

          c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;

          d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;

          e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

      2. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 1 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.
      3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.